La Confederazione, ad oggi, è ancora in attesa della firma e pubblicazione del Decreto e delle Circolari operative. Pertanto seguiranno ulteriori aggiornamenti.
Dal 1°ottobre 2024, le imprese ed i lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri mobili e/o temporanei dovranno possedere una patente di qualificazione, ad eccezione delle aziende che possiedono l’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III previsto dall’art. 100, comma 4, del codice degli appalti pubblici o per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
L’onere del possesso della patente ricadrà non solo su tutte le imprese edili anche artigiane che operano all’interno dei cantieri, ma anche su quelle che, in determinate fasi lavorative, operano all’interno di tali unità produttive come ad esempio gli impiantisti, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori, ecc... che avranno accesso al cantiere.
La patente sarà rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, previa verifica di alcuni requisiti posseduti dal legale responsabile dell’impresa o dal lavoratore autonomo richiedenti.
Tali requisiti sono espressamente indicati dalla norma e riguardano:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione;
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
All’esito della presentazione della domanda, sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ITL, la patente sarà resa disponibile in formato digitale, e conterrà le seguenti informazioni:
- a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore;
- b) autonomo titolare della patente dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La patente risulterà essere dotata di 30 crediti e consentirà di operare, da subito, nei cantieri. Il limite previsto dalla norma sotto il quale non si potrà lavorare è fissato a 15 crediti fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione, nonché gli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso ispettivo. La dotazione di 30 crediti potrà essere ulteriormente ampliata fino ad un massimo di 100 in base a 2 criteri: ulteriori 30 legati alla storicità dell’azienda e ulteriori 40 attribuibili nel tempo per attività, investimenti e formazione. Inoltre, in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20.
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi che riguardano i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo. Di seguito si elencano le violazioni per le quali è prevista una maggior decurtazione di punti:
Decurtazione 20 crediti per: infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto.
Decurtazione 15 crediti per: infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro
Decurtazione 10 crediti per: malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto.
I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale, dell’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.
Chi, impresa o lavoratore autonomo, privo di patente o con patente con crediti inferiori a 15 continuerà ad esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili sarà soggetto:
- Al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori e comunque non inferiori ai 6.000 euro;
- All’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.L. vo n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.